¿Una nuova Istruzione Tecnica Complementare per gli ascensori per gli ascensori?
Sì, è in fase di revisione da parte degli organi europei (giugno 2022). L’approvazione del decreto reale è prevista per la fine del 2022 o l’inizio del 2023.
¿Cosa c’è di nuovo nelle Istruzioni tecniche complementari per gli ascensori?
L’ITC o Istruzione tecnica supplementare AEM 1 “Ascensori”. L’attuale Regio Decreto è in fase di modifica con un nuovo Regio Decreto per gli apparecchi di sollevamento, che riguarda la manutenzione e le modifiche, e che è attualmente in fase di progetto di revisione (studio), prima della sua entrata in vigore prevista per la fine del 2022, inizio 2023. Il nuovo Regio Decreto prevede misure di ispezione e manutenzione aggiornate, nonché la messa in sicurezza degli ascensori esistenti, ma quali sono le novità? Spieghiamo.
La nuova Istruzione Tecnica Supplementare AEM 1 prevede, nella sua attuale stesura, modifiche relative ai seguenti aspetti:
Messa in funzione degli ascensori (start-up): A partire dall’entrata in vigore di questa nuova ITC, è necessario presentare all’organo competente della Comunità Autonoma una serie di documenti, tra cui la manuale d’uso dell’ascensore e un certificato ispezione iniziale favorevole come elementi di novità. Il certificato di ispezione, basato sullo standard di ispezione spagnolo UNE 192008-1, deve essere eseguito prima della prima messa in servizio dell’ascensore e il suo risultato deve essere favorevole senza difetti.
Frequenza delle ispezioni: è prevista una modifica della tempistica delle ispezioni:
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- Gli edifici con più di venti abitazioni o con più di quattro piani devono essere ispezionati ogni 4 anni.
- Ascensori installati in edifici ad uso industriale, luoghi di pubblico spettacolo, ogni due anni.
- Ascensori non compresi nei casi precedenti, ogni sei anni.
Se l’ascensore ha più di 24 anni, i periodi di ispezione sono dimezzati.
Obblighi del proprietario: il proprietario dell’ascensore estende i suoi obblighi per quanto riguarda la corretta condizione, il funzionamento, la riparazione e l’assistenza dell’attrezzatura. I più significativi sono:
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- Consentire l’uso dell’ascensore solo nel periodo in cui è stato stipulato un contratto di manutenzione per garantirne il corretto funzionamento.
- Richiedere alla ditta di manutenzione, in modo affidabile, di mettere fuori servizio l’ascensore se non soddisfa le dovute garanzie di sicurezza, su richiesta della ditta di manutenzione o di un organo competente della Pubblica Amministrazione.
- Nel caso in cui l’impresa di manutenzione rilevi elementi dell’ascensore che devono essere riparati o corretti, perché ritiene che non soddisfino le condizioni di sicurezza richieste, deve procedere come indicato dall’impresa di manutenzione.
- Conservare gli originali o le copie della documentazione dell’ascensore, come indicato al punto 8 dell’articolo 4 della bozza attuale.
Obblighi delle imprese conservatrici:
punti salienti:
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- Assicurazione di responsabilità civile con una copertura minima di 600.000 euro per sinistro.
- Garantire, per un periodo di due anni, la correzione delle carenze attribuite, nonché le conseguenze che ne derivano.
- Redigere un piano di manutenzione per ogni ascensore, in base al tipo, in conformità alla norma UNE 58720:2020.
Misure minime di sicurezza negli ascensori esistenti: Un ALLEGATO VI è stato definito separatamente (secondo la bozza attuale) per indicare le misure minime di sicurezza da implementare negli ascensori esistenti, che illustriamo in dettaglio nei punti seguenti:
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- Livellamento insufficiente. Sicurezza e accessibilità.
- Protezione dell’utente contro la chiusura delle porte durante l’ingresso o l’uscita dall’auto con l’installazione di una barriera fotoelettrica.
- Protezione dell’utente da movimenti incontrollati verso l’alto della cabina e da movimenti incontrollati della cabina a riposo e a porte aperte.
- Comunicazione bidirezionale nella cabina di pilotaggio.
- Dispositivi di controllo del carico.
- Sostituzione delle guide non conformi alle nuove norme.
- Sostituzione del contrappeso
- Misure di miglioramento della sicurezza derivate dalla legislazione precedente con obbligo di conformità.
Queste misure sono ancora in fase di revisione da parte degli organi europei (giugno 2022), così come il resto dei punti sopra indicati che, se confermati, comporteranno un importante cambiamento nella normativa, aumentando la sicurezza degli utenti, soprattutto negli impianti più vecchi, che comporterà anche un investimento da parte del proprietario per adeguare gli impianti alle norme più recenti.